Con il nome "VASK Ticino: Associazione dei familiari e amici delle persone con disagio psichico" è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale secondo gli articoli 60 segg. del CCS.
La sede dell'Associazione è presso il domicilio del presidente.
Il Comitato stabilisce eventuali altri recapiti.
Scopo dell'associazione è la promozione d'ogni azione atta a migliorare la situazione dei familiari di persone con disagio psichico.
In particolare:
- Facilitare i contatti e lo scambio d'esperienze fra i diversi familiari.
- Offrire una consulenza ai familiari.
- Contribuire al miglioramento della cura, assistenza e reinserimento delle persone con disagio psichico.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie psichiche e le sue problematiche.
- Estendere l'informazione con pubblicazioni o conferenze.
- Creare contatti con le autorità preposte e con gli specialisti operanti in questo campo.
- Collaborare con altre istituzioni che perseguono i medesimi scopi.
L'associazione è composta da membri individuali, membri collettivi (persone giuridiche) e membri onorari.
L'assemblea generale, su proposta del Comitato, può conferire il titolo di membro onorario a persone resesi benemerite per gli scopi o nei confronti dell'associazione.
Il comitato decide circa l'accettazione dei nuovi membri.
L'assemblea generale stabilisce la quota sociale annua su proposta del comitato; i membri onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale.
Le dimissioni, da presentare entro fine settembre, hanno effetto con la fine dell'anno in cui sono presentate.
Il Comitato può stralciare dall'elenco soci i membri che, dopo un richiamo, non hanno versato la quota sociale per due anni consecutivi.
L'assemblea ha la competenza di privare della qualità di membro chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli obiettivi dell'associazione.
I Mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da :
- Contributi ordinari annuali dei singoli soci.
- Contributi privati e/o pubblici.
- Elargizione di persone fisiche o giuridiche.
- Ogni altra fonte.
L'associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi.
È esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.
Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Comitato
- Commissioni e i gruppi di lavoro
- Ufficio di revisione.
L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione e si compone di tutti i soci di cui all''art. 3.
L'assemblea ordinaria è convocata dal comitato esecutivo una volta l'anno, 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei membri attivi.
Nelle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, possono essere trattati tutti gli argomenti che interessano l'Associazione, deliberando soltanto su quelli posti all'ordine del giorno.
L'assemblea:
- Nomina il presidente ed i membri del comitato e dell'ufficio di revisione.
- Approva lo statuto e le sue modifiche.
- Approva i conti annuali ed il rapporto dei revisori.
- Vigila sull'attività degli altri organi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
Il comitato dell'associazione è composto da almeno cinque persone compreso il presidente.
I membri sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
Il Comitato designa, al suo interno, il vicepresidente, il cassiere e il segretario.
Il comitato cura gli interessi dell'associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi.
Esso si riunisce secondo necessità e su convocazione del presidente o di due membri del comitato.
Designa i membri dei gruppi di lavoro specifici e ne definisce le competenze.
L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due di un membro del comitato con il presidente o il vicepresidente.
Al comitato spetta ogni competenza non demandata ad altro organo dell'associazione.
L 'ufficio di revisione si compone di due membri più un supplente. Essi sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
Esso esamina i conti annuali dell'associazione e redige il relativo rapporto all'attenzione dell'assemblea.
Il Comitato, nomina i membri di Commissioni o di Gruppi di lavoro ai quali, temporaneamente o in modo permanente, sono affidati compiti precisi.
L'assemblea è competente per pronunciare lo scioglimento dell'associazione.
In tal caso il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad un ente designato dall'assemblea, avente scopi simili a quelli dell'associazione.
Per quanto non regolato del presente statuto si applicano gli articoli 60 segg. Del CCS.
Il presente statuto è approvato dall'Assemblea tenutasi a Lugano il 29 ottobre 2002